Nuova UNI per i materiali contenenti amianto elaborata con gli esperti di Sportello Amianto Nazionale, la prassi di riferimento affronta separatamente due aspetti significativi di una materia indubbiamente delicata

 

Cosa tratta?

L’Ente Italiano di Normazione ha pubblicato una norma riguardante i materiali contenenti amianto, per essere precisi sono due le norme pubblicate, poiché affrontano separatamente due aspetti diversi dell’argomento:

  • UNI/PdR 152.1 “Materiali contenenti amianto – Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia”;
  • UNI/PdR 152.2 “Materiali contenenti amianto – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto”.

La parte 1 è dedicata alla definizione dei parametri che descrivono il potenziale degrado delle coperture e dei tamponamenti in lastre di cemento amianto (C/A) o la loro attitudine al rilascio di fibre, necessari per effettuare la valutazione dello stato di conservazione del patrimonio immobiliare.

Mentre la parte 2 si concentra sulla figura professionale dedita al rischio amianto, il Responsabile del Rischio Amianto (RRA), delineando competenze, compiti e abilità, tenendo conto del Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF) e con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).

 

Quando entra in vigore?

La norma è in vigore e disponibile sul sito UNI dal 9 novembre 2023.

 

Indicazioni operative

Primo passo nella gestione dell’amianto all’interno degli edifici è la caratterizzazione, cioè la verifica della effettiva presenza di amianto, la sua classificazione e la sua localizzazione.

Una volta eseguito un primo inventario della presenza di amianto all’interno di un edifico, è necessario eseguire una specifica valutazione del rischio qualitativa o quantitativa della possibile dispersione di fibre di amianto dai materiali censiti agli ambienti occupati da persone, tale valutazione va ricompresa nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, di cui agli articolo 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 del D.Lgs.81/08.

Una volta che il materiale contenente amianto è stato individuato, localizzato, classificato e censito, si devono definire gli interventi di bonifica del materiale che per le sue caratteristiche intrinseche (in matrice fibrosa, floccato o compatto), stato di conservazione ed esposizione ad agenti esterni (correnti d’aria, infiltrazioni di acqua, vibrazioni) può causare rilascio di fibre di amianto, comportando esposizione degli occupanti dell’edificio superiore ai limiti definiti.

Le possibili strade da percorrere sono due:

  • restauro dei materiali: l’amianto viene lasciato in sede senza effettuare alcun intervento di bonifica vera e propria, ma limitandosi a riparare le zone danneggiate e/o ad eliminare le cause potenziali del danneggiamento;
  • intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento dell’amianto.

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti.