L’INPS, con il messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023, ha fornito indicazioni in merito all’indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico introdotta dal D.L. Aiuti (D.L. 91/2022), in seguito all’interpretazione autentica della norma di cui al D.L. 145/2023 (art. 18).

Il Decreto Aiuti ha previsto, per il 2022, il riconoscimento di una indennità una tantum di 550 euro ai dipendenti privati titolari, nel 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale e in possesso di specifici requisiti.

Il decreto Anticipi (D.L. 145/2023) conferma l’indennità anche per il 2023 e specifica che l’indennità 2022 è riconosciuta ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time (verticali, misti o orizzontali) purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese continuativo, complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a 20 settimane.

Viene quindi ampliata la platea degli aventi diritto all’una tantum per il 2022 e per il 2023.

I lavoratori possono presentare domanda dal 13 novembre al 15 dicembre 2023 attraverso il servizio dedicato, dopo essersi autenticati con la propria identità digitale.