L'articolo 44, comma 2, della legge n. 289/2002 prevede la possibilità di cumulare totalmente la pensione di anzianità con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo a decorrere dal 1° gennaio 2003 versando una determinata somma di denaro ( ''una tantum'').
L'INPS ha riscontrato che in alcuni casi detta somma è stata erroneamente versata da parte degli interessati al cumulo.
Con il messaggio 24/04/2003 n.134, l'istituto previdenziale ha fornito le istruzioni operative per la richiesta di rimborso.
In particolare i pensionati interessati devono segnalare alla competente sede Inps il versamento erroneo effettuato.
Le queste richieste possono essere accolte fino alla data di comunicazione da parte dell'Inps dell'esito della richiesta di accesso al regime di totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi.
La ricostituzione di tali pensioni scatterà automaticamente non appena le Poste avranno comunicato i dati relativi ai bollettini incassati. Per evitare queste ricostituzioni le sedi Inps hanno dovuto trasmettere le istanze di rimborso e/o le comunicazioni di errato versamento di cui erano in possesso inderogabilmente entro il 30 aprile 2003 .
Si coglie l'occasione per sottolineare che la possibilità di usufruire al predetto beneficio del cumulo totale della pensione di anzianità con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo è ancora ammessa nei seguenti casi:
- gli iscritti, non titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 ma che entro il 30 novembre 2002 avevano maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensione. In questo caso il versamento di quanto dovuto (una tantum), determinato sulla base della prima rata di pensione mensile lorda effettivamente percepita, va effettuato entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata stessa di pensione;
- i titolari di pensione alla data del 30 novembre 2002 con attività lavorativa iniziata successivamente al 30 novembre 2002 ovvero che intendano svolgere attività lavorativa in futuro. In tal caso l'importo (una tantum), maggiorato del 20% e determinato tenendo conto dell'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell'inizio dell'attività lavorativa, deve essere versato entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa