L’INPS, con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, ha fornito le istruzioni per il riconoscimento dell’indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti prevista dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022.

Si riportano i principali chiarimenti:

  • L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. È inoltre esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato.
  • Nella valutazione del tetto della retribuzione (imponibile previdenziale di 1.538 euro) vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva riconosciuta, al sussistere dei presupposti e comunque nei limiti di 800 euro, per i premi di produttività.
  • L’una tantum deve essere erogata se nel mese di novembre 2022 sussistono il rapporto di lavoro e gli altri requisiti richiesti dal D.L. n. 144/2022.
  • Viene erogata con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022), con la denuncia UniEmens entro il 31 dicembre 2022. A tal fine è stato istituito il nuovo <CodiceCausale> “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144” (<codicerecupero> “44” per la lista <POSPA>).
  • L’indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali). Diversamente, non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’INPS (ad esempio, aspettativa non retribuita).
  • L’indennità è riconosciuta previa acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16” del decreto-legge n. 144/2022. Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità (l’indennità spetta una sola volta anche in caso di più rapporti di lavoro). Per il recupero in caso di erogazione indebita da parte di più datori saranno fornite successive indicazioni (l’importo da recuperare sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità).
  • L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.
  • I datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di novembre del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti richiesti dai commi 13 e 14 dell’articolo 19. Tali requisiti interessano infatti solo l’ipotesi in cui i lavoratori non sono in forza nel mese di novembre 2022 e di conseguenza presentano domanda per il pagamento da parte dell’INPS (che è residuale).