Una tantum ai collaboratori: il reddito è vincolante
A cura della redazione

L'Inps, con messaggio n. 20629 del 16 settembre 2009, ha fornito importanti chiarimenti in merito all'indennità una tantum a favore dei co.co.pro. prevista dal provvedimento anticrisi (art. 19, Legge n. 2/2009).
Il suddetto provvedimento prevede, infatti, in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e nei soli casi di fine lavoro, la corresponsione a favore dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps, la corresponsione di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 20% del reddito percepito nell'anno precedente. La predetta somma è corrisposta qualora vengano rispettate, congiuntamente, le seguenti condizioni: i collaboratori operino in regime di monocommittenza; abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito imponibile previsto per gli iscritti alla gestione commercianti e siano stati accreditati presso la predetta gestione un numero di mensilità non inferiore a 3; relativamente all'anno di riferimento, siano accreditati presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiore a 3; infine, non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la gestione separata.
Con il messaggio in commento l'Inps fornisce i seguenti chiarimenti:
- Reddito minimo: l'importo minimo di 5000 euro riferito all'anno precedente è stabilito dall'art. 2, comma 19 della legge n. 2/2009. Pertanto nell'ipotesi in cui il reddito percepito dall'interessato sia inferiore a 5.000 euro, non è possibile procedere all'erogazione dell'indennità.
- Reddito massimo: qualora il lavoratore abbia i requisiti previsti per l'accredito contributivo nell'anno precedente (e cioè almeno 3 mesi e non risultino accreditati almeno 2 mesi) e abbia accreditati nell'anno di riferimento almeno 3 mesi, l'indennità potrà essere erogata anche se il reddito conseguito nel 2008 superi l'importo di euro 11.516 (indicato a titolo esemplificativo al punto 1.2 della circolare 74), ma sia comunque al di sotto o pari a 12.667 euro, ovvero al di sotto dell'importo utile all'accredito di undici mesi nel 2008.
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