L’INPS, con la circolare n. 111 del 7 ottobre 2022, ha forni le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti che non l’hanno ricevuta a luglio 2022, così come previsto dal D.L. 115/2022 (art. 22).

Come noto, il D.L. 115/2022 (L. 142/2022) ha previsto, all’art. 22, c. 1, quanto segue: “L'indennità di cui all'art. 31 del D.L. 50/2022 (L. 91/2022) è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto D.L. 50/2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'art. 1, c. 121, della L. 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al c. 1 del citato art. 31 e di cui all'art. 32 del predetto D.L. 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo”.

Premesso quanto sopra, con la retribuzione del corrente mese di ottobre (competenza ottobre 2022), i datori di lavoro, in automatico, devono provvedere a erogare la predetta indennità ai lavoratori che siano in forza nel mese di ottobre 2022, che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro), che siano stati destinatari di eventi con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’art. 1, c. 121, della L. 234/2021 – 0,80%) e che, infine, non siano destinatari delle indennità di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. 50/2022 (L. 91/2022).

Si evidenzia che gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022). Tali eventi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

Il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di non beneficiare dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. 50/2022, di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS nel periodo 1° gennaio 2022 - 18 maggio 2022, nonché, di essere consapevole di non avere diritto all’indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d’ufficio da parte dell’Istituto.

Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione in commento al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

La compensazione del credito derivante dall’erogazione dell’indennità in esame potrà essere effettuata nel mese di erogazione della stessa, con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022, ovvero, tramite regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022, secondo le indicazioni operative che seguono.

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità una tantum, l’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che saranno fornite con successivo messaggio.