L’INPS, con il messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022, in merito all’erogazione dell’indennità Una tantum di 150 euro di cui al DL 144/2022, ha precisato che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo pari a 1.538 euro, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

L’Istituto previdenziale chiarisce anche che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l'importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

Si chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

Il messaggio fornisce anche le istruzioni operative per la corretta esposizione dei dati nel flusso Uniemens.