Una tantum: gli amministratori presentano domanda all'INPS
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 73/2022, fornendo le istruzioni operative relative alla fruizione dell’indennità una tantum di 200 euro a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, si è limitato a richiamare i contenuti dell’art. 32, c. 11 del DL 50/2022, omettendo indicazioni sugli amministratori di società.
Può sorgere legittimante il dubbio se anche questi ultimi possano fruire dell’indennità una tantum.
Al fine di far luce sulla questione è utile partire dai requisiti richiesti dal citato art. 32.
L’indennità di 200 euro spetta anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 cpc i cui contratti risultino attivi al 18 maggio 2022 e siano iscritti alla Gestione separata.
Inoltre viene richiesto che i collaboratori non risultino titolari dei trattamenti pensionistici o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non abbiano percepito nel 2021 redditi derivanti da detti rapporti superiori a 35.000 euro.
Per inquadrare il rapporto degli amministratori di società si ritiene utile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1545/2017 che ha evidenziato che tale rapporto è di tipo societario (teoria organica e non contrattualistica) con la conseguenza che le controversie tra le parti devono risolversi presso le sezioni speciali dei tribunali in materia di impresa e non attraverso l’art. 409 del c.p.c..
Seguendo detta tesi, gli amministratori di società di capitali dovrebbero essere esclusi dall’una tantum.
Però i compensi che gli amministratori percepiscono (assimilati al lavoro dipendente – art. 50 del TUIR), se non attratti dal lavoro autonomo, obbligano gli stessi all’iscrizione alla Gestione Separata INPS, come collaborazione tipica.
Ciò può far pensare che anche detti soggetti possano rientrare tra quelli destinatari dell’una tantum.
In ogni caso, la questione non coinvolge il committente (ossia la società).
L’interessato, infatti, se possiede i requisiti dell’art. 32 del D.L. 50/2022, potrà fare istanza all’INPS e sarà quest’ultimo a decidere quale linea seguire.
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