Un ufficiale di polizia giudiziaria può entrare in casa senza autorizzazione ?
A cura della redazione
Una recente sentenza chiarisce se un ispettore del lavoro può entrare in casa o in cantiere senza alcuna autorizzazione preventiva. Riconosciuta la legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa nel 2017 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi nei confronti dei proprietari di un’abitazione nella quale erano stati eseguiti lavori edili impiegando manodopera in nero.
Di cosa si tratta?
Una sentenza recentissima della Corte d’Appello (Lecce n. 502/2022) chiarisce in via definitiva che gli ufficiali di polizia giudiziaria (U.P.G.) non hanno necessità di ricevere alcuna autorizzazione, se vi è necessità di verificare un’impresa edile impegnata a sistemare o ristrutturare l’interno ( o l’esterno) di un appartamento privato, scrivendo in maniera chiara “… l’area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant’è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna”.
Non avrebbe senso, avvisare il committente o il titolare dell’impresa, e/o richiedere se fare o meno una visita ispettiva, tesa alla ricerca di eventuali lavoratori in nero e/o se le lavorazioni siano in regola o meno.
I fatti risalgono al 2016, quando personale dell’ITL di Brindisi effettuò un accesso ispettivo nel giardino di un’abitazione nella quale erano in corso lavori edili. Alla presenza del proprietario, venne accertato che dei sei operai impiegati nei lavori, cinque erano “in nero”. All’ispezione era seguito, nel 2017, un provvedimento di ingiunzione, rispetto al quale il proprietario dell’immobile aveva proposto ricorso.
Nel merito, il quesito appariva lecito : l’effetto sorpresa per accertare eventuali violazioni della norma, può essere configurato come violazione di domicilio, nel caso di abitazione privata ?.
I controlli nel settore edile
I lavori di ristrutturazione ed in generale di recupero di facciate e immobili, hanno subito una decisa accelerazione, grazie ai superbonus, ecobonus e sconti fiscali, decretando di fatto anche una forte ripresa dell’intero settore edile.
Di conseguenza anche i controlli dell’ Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) sono in netto aumento.
Le verifiche riguardano in primis il controllo delle maestranze, ma anche più in generale il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza. Una recente circolare di INL ha confermato l’impressione generale, confermando che le recenti misure di incentivi fiscali, hanno reso necessario un incremento dei controlli finalizzati a verificare il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza. Lotta all’ evasione e al lavoro nero, ma anche tesa a contrastare il fenomeno degli infortuni anche mortali da sempre presenti in edilizia.
I controlli di fatto intensificati nel periodo Covid, anche con l’ausilio dei militari dei Gruppi Carabinieri per la Tutela del lavoro e dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro erano in primis diretti alla verifica dell’ applicazione del protocollo anti-contagio, ed hanno avuto una naturale evoluzione a causa come già detto, degli incentivi fiscali e prevedono la verifica dell’obbligo di applicazione del contratto nazionale di categoria, e chiaramente di tutti gli altri aspetti quali retribuzione, formazione del personale, sorveglianza sanitaria, lo stato della sicurezza del cantiere, dei macchinari, impianti, attrezzature e delle sostanze pericolose presenti.
Le modifiche normative inserite nella legge 215/2021, hanno impresso una nuova accelerazione e nuovi strumenti per gli U.P.G. Oltre ad un raddoppio di fatto delle sanzioni, si focalizzano su alcuni aspetti (contenuti nell’allegato 1 del T.U. 81/08 e ss,mm.) e in caso di riscontri negativi possono sospendere nell’ immediato le attività produttive e/o di cantiere. Le sanzioni che riguardano ad esempio :
1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
3. Mancata formazione ed addestramento
4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
7. Mancanza di protezioni verso il vuoto
8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
13. Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto
Essendo elencate come gravi violazioni, possono comportare anche il provvedimento di sospensione dell’ attività.
A chiudere.
Si è chiarito in maniera precisa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è legittimato a entrare in qualsiasi momento per fare le sue verifiche sull’osservanza delle norme sul lavoro.
Il luogo in cui vengono eseguiti i lavori, non è più una dimora privata ma è da considerare sempre come un cantiere, contesto in cui l’ispettore del lavoro è autorizzato a entrare quando lo ritiene opportuno per effettuare le verifiche dettate dalle vigenti normative. Nello specifico, i giudici dichiarano che si tratta di un’area “…permanentemente aperta al potenziale controllo e verifica da parte degli organi tecnici del Comune e degli operatori di Polizia giudiziaria, inclusi ispettori del lavoro…”.
Quando entra in vigore
Indicazione chiara, comprensibile e applicabile nell’ immediatezza anche grazie alla circolare applicativa di INL.
Indicazioni operative
· Si registra un forte incremento dell’ attività ispettiva del INL
· Si conferma che l’azione ispettiva deve poter accedere a tutti i luoghi di lavoro.
· Non è consigliabile ostacolare la normale attività di controllo degli ispettori.
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