Un nuovo interpello riguarda la figura del preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fissa nuove conferme sulla centralità del ruolo e della relativa individuazione. La Camera di Commercio di Modena chiede chiarimenti su diversi aspetti, incluso l'obbligo di individuare il preposto, la sua possibile coincidenza con il datore di lavoro, e la necessità di individuarlo in aziende con un solo lavoratore. Le risposte sono molto nette.

Cosa tratta

La Camera di Commercio di Modena ha interpellato la Commissione Nazionale per la Promozione della Salute e la Sicurezza sul Lavoro che appartiene alla Direzione Generale  per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  per chiarire alcuni aspetti relativi alla figura del preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.In particolare, l'interpello chiedeva con precise domande se sia sempre obbligatorio individuare un preposto, se sia possibile che il preposto coincida con il datore di lavoro, e se sia necessario individuare un preposto in aziende con un solo lavoratore.

La Commissione in risposta, ha sottolineato l'importanza del ruolo del preposto come figura di garanzia per la salute e la sicurezza sul lavoro, ponendo accento sulla presunta volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia.

In merito all'obbligo di individuare un preposto, la Commissione ha indicato che, secondo la normativa vigente, sembra sempre obbligatorio, ad eccezione di situazioni in cui il datore di lavoro sovraintende direttamente all'attività in considerazione della modesta complessità organizzativa.La coincidenza tra datore di lavoro e preposto dovrebbe essere considerata solo in circostanze eccezionali, valutate caso per caso. Infine, la Commissione ha specificato che, in un'impresa con un solo lavoratore, le funzioni di preposto saranno svolte dal datore di lavoro.

In sintesi, la risposta della Commissione è la seguente:

  1. È sempre obbligatorio individuare un preposto, ad eccezione di situazioni in cui il datore di lavoro sovraintende direttamente all'attività in considerazione della modesta complessità organizzativa.
  2. La coincidenza tra datore di lavoro e preposto dovrebbe essere considerata solo in circostanze eccezionali, valutate caso per caso.
  3. In un'impresa con un solo lavoratore, le funzioni di preposto saranno svolte dal datore di lavoro.

 

In allegato il testo originale.