Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia, con decreto 29 novembre 2018, attuando i commi 201 e ss. della L. 205/2017, ha fornito le istruzioni operative mediante le quali le fondazioni di cui al D.Lgs. 153/1999 potranno fruire del credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/12/2017 per la promozione del c.d. welfare di comunità.

Si tratta in particolare di quelle misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché' di strumentazioni per le cure sanitarie che le fondazioni possono erogare attraverso la realizzazione di progetti su richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle amministrazione centrali dello Stato.

Secondo l’art. 2 del decreto interministeriale, i soggetti richiedenti possono essere anche gli enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali e gli enti del terzo settore.

L’individuazione dei soggetti beneficiari dell’erogazione delle citate misure dovrà avvenire tramite procedura di selezione pubblica, che assicuri la parità di partecipazione, l’imparzialità delle scelte e la pubblicità dei progetti finanziati.

Per fruire del credito d’imposta le fondazioni comunicano all’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (ACRI), entro il 30 settembre di ciascun anno, le delibere di impegno con l’indicazione per ognuna della data, dei beneficiari, dei relativi importi assegnati e dell’ambito di intervento dei progetti finanziati.

A sua volta ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno, in ordine cronologico di presentazione, con i relativi codici fiscali e importi, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Entro i successivi trenta giorni l’Agenzia delle entrate comunica con proprio provvedimento l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento, e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.