Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 26 del 7 novembre 2014, ha fornito precisazioni e indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà ex art. 5, commi da 5 a 8, del DL 148/1993 (L. 236/1993), concesso alle imprese che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o la fine di evitare licenziamenti plurimi individuali, stipulino contratti di solidarietà.
Il suddetto contributo, pari alla metà del monte ore retributivo non dovuto a seguito della riduzione di orario, spetta, per un periodo massimo di due anni, alle seguenti imprese:
- Imprese con più di 15 dipendenti, non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1 della L. 863/1984 (contratti di solidarietà difensivi) e che abbiano attivato la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della L. 223/1991;
- Imprese, con organico non superiore a 15 ma con almeno due dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 della L. 863/1984;
- Imprese alberghiere e aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, che presentino gravi crisi occupazionali, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Resta fermo l’obbligo, per le imprese alberghiere e per le aziende termali private con più di 15 dipendenti, di avviare la procedura di cui all’art. 24 della L. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti;
- Imprese artigiane, con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali. Anche in questo caso, resta fermo l’obbligo, per le imprese artigiane che occupano più di 15 dipendenti, di avviare la procedura di cui all’art. 24 della L. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti.
L’impresa, al fine di ottenere il contributo in esame, deve presente apposita istanza, in duplice copia (di cui una in bollo) alla DTL competente.
Il Ministero precisa, inoltre, che durante il regime di solidarietà, è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell’impresa nn interessati dal contratto di solidarietà. In caso contrario, l’azienda perderebbe la propria quota di contributo in relazione a tutti i dipendenti in solidarietà, ancorché anticipata agli stessi.
Durante il contratto di solidarietà, è possibile procedere alla conversione di un contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato, così come è possibile, nel caso in ci il periodo di formazione dell’apprendista si concluda in costanza di solidarietà, la prosecuzione del rapporto, che si trasforma in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Infine – chiarisce il Ministero -, in caso di trasferimento di ramo d’azienda con personale interessato da n contratto di solidarietà, è possibile che il medesimo contratto venga portato fino alla sua naturale conclusione da parte dell’azienda cessionaria, a condizione che questa sottoscriva apposito accordo con le rappresentanze sindacali.