Ulteriori istruzioni per fruire della nuova CIGO
A cura della redazione

Con la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, l’Inps ha fornito rilevanti indicazioni in materia di ammortizzatori sociali, al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 148/2015.
Una prima precisazione riguarda l’anzianità di effettivo lavoro necessaria per l’accesso alle integrazioni salariali: in caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., conservando il lavoratore tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato col cedente, ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’anzianità di lavoro dei 90 giorni, si tiene conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore alienante.
Con riferimento al calcolo della durata massima complessiva dell’integrazione salariale (24 mesi nel quinquennio mobile), si procederà in modo analogo a quanto in uso relativamente al biennio mobile della CIGO. Pertanto, si considererà la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valuteranno le 259 settimane precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto. Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta. Ai soli fini della verifica della durata massima, il sistema di osservazione del quinquennio mobile non prenderà in considerazione periodi anteriori al 24 settembre 2015.
L’unità produttiva a cui fare riferimento per il calcolo della durata massima dell’integrazione salariale si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Sono invece esclusi i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro. La circolare precisa, dal punto di vista operativo, le modalità di comunicazione dei dati identificativi dell’unità produttiva.
Ulteriori precisazioni riguardano le modalità di erogazione e il rimborso delle prestazioni, in particolare:
- in caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso mediante l’invio di un flusso UNIEMENS regolarizzatore riferito all’ultimo mese di attività;
- per “provvedimento di concessione”, da cui decorre il termine di decadenza di 6 mesi per la richiesta di rimborso, si intende la delibera dell’INPS territorialmente competente per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie, e il decreto ministeriale per le integrazioni salariali straordinarie;
- nel caso l’impresa intenda richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps per comprovate difficoltà finanziarie, dovrà inoltrare la relativa domanda con l’apposita modulistica allegata alla circolare.
L’istituto previdenziale si occupa specificatamente della CIGO, ribadendo che la nuova disciplina si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 24 settembre 2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o di riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di questa data. In queste ultime ipotesi non è richiesto il possesso dell’effettiva anzianità aziendale di novanta giorni e rimangono confermate le modalità di presentazione della domanda come regolate dalla precedente disciplina.
Il documento di prassi riepiloga i limiti di durata della CIGO e il regime intertemporale, precisando che i periodi di CIGO autorizzati dovranno rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:
- non superamento delle 52 settimane di CIGO nel biennio mobile;
- ore di CIGO autorizzate non eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda;
- non superamento di 24 (o 30 per il settore edile) mesi nel quinquennio mobile considerati anche eventuali periodi di integrazioni salariali straordinarie. Si ricorda che l’art. 44, co. 2 del d.lgs. n. 148/2015, prevede che i trattamenti richiesti prima del 24 settembre 2015 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.
Con riferimento alle nuove aliquote di contribuzione ordinaria della CIGO, viene previsto che si applichino a partire dal mese di settembre 2015 (anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante).
Quanto alle modalità di presentazione della domanda di CIGO, con particolare riferimento alle informazioni relative ai lavoratori, si consente provvisoriamente di allegare alla domanda un file in formato CSV dove riportare le stesse. Solo al ricevimento di tale file avrà inizio l’istruttoria dell’istanza da parte dell’istituto. Circa il termine di presentazione delle istanze è considerato, in attesa dell’implementazione delle procedure informatiche, come data di decorrenza del trattamento il lunedì della prima settimana richiesta.
Sempre per quanto riguarda la CIGO, a decorrere dal 1° gennaio 2016 i trattamenti sono concessi dalla sede dell'INPS territorialmente competente. Ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (24 settembre 2015) e la data di pubblicazione della circolare in esame (2 dicembre 2015) è neutralizzato. Conseguentemente per gli eventi intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, i 15 giorni utili per la presentazione della domanda si computano dal 2 dicembre 2015.
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