Ulteriori chiarimenti sui requisiti dei docenti dei corsi antincendio
A cura della redazione
La nota n. 4351 del 22 Marzo 2023 pubblicata dal Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia di corsi antincendio.
Cosa tratta?
Il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato il 22 marzo 2023 la nota n. 4351 con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti dei docenti dei corsi antincendio di cui si parla all’interno Decreto del Ministero dell'Interno del 2 settembre 2021 recante " Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", il cosiddetto Decreto “GSA”.
Il Decreto “GSA”, oltre ad introdurre diverse novità in materia di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ha apportato importanti modifiche alla formazione degli addetti antincendio.
In particolare i concetti trattati sono i seguenti:
- Formazione e informazione dei lavoratori;
- Designazione, formazione ed aggiornamento degli addetti al servizio antincendio;
- Requisiti dei docenti dei corsi per addetti al servizio antincendio;
- Aspetti relativi all’aggiornamento pregresso degli addetti al servizio antincendio.
I requisiti dei docenti, a cui abbiamo dedicato questo nostro precedente articolo, sono descritti all’articolo 6 del Decreto “GSA”.
La nota 4351/2023 ha in oggetto la “richiesta interpretazione co. 2 art. 6 del DM 2/09/2021”, in particolare in merito alla parte a) che si riferisce agli aspiranti docenti della parte teorica e pratica dei corsi. Essi infatti, oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado possono avere, tra i requisiti necessari, una “documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico […]”.
Il dubbio emerso tra gli esperti della sicurezza era legato al fatto che non fosse specificato come dovessero essere distribuite le novanta ore tra la parte teorica e quella pratica.
La nota ministeriale indica dunque che il legislatore “intende che le 90 ore di docenza sono ottenibili, indifferentemente, come somma delle ore di docenza sia in ambito teorico che in ambito pratico”.
Quando entra in vigore
La nota con i chiarimenti è stata pubblicata il 22 Marzo 2023 e a partire da tale data le sue disposizioni sono ritenute applicabili.
Indicazioni operative
Sono stati già pubblicati numerosi articoli in cui abbiamo approfondito le novità introdotte con i nuovi Decreti Antincendio nel 2021. Si rimanda in particolare a quelli in cui vengono trattati aspetti relativi al Decreto 2/09/2021 per tutti i dettagli:
In vigore i nuovi decreti antincendio. Ma in sintesi, cosa cambia ?
Formazione antincendio degli addetti: riflessioni e novità ai sensi del Decreto “GSA”
Gestione e formazione antincendio: le novità del Decreto Ministeriale 2 settembre 2021
Si rimanda alla nota n. 4351 del 22 Marzo 2023 in allegato per tutti i dettagli.
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