UE, cambiano le norme sulle pensioni
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare n. 88 del 2 luglio 2010, ha riepilogato le disposizioni comunitarie in materia di prestazioni pensionistiche e di prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo.
In particolare, l’innovazione introdotta dai nuovi regolamenti CE (regolamento n. 883/2004 e regolamento n. 987/2009) riguarda il principio di assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti (articolo 5 del regolamento n. 883/2004).
Tale principio non interferisce con quello della totalizzazione dei periodi. Inoltre, viene specificato che l’assimilazione di fatti o avvenimenti verificatisi in uno Stato membro in nessun caso può rendere un altro Stato membro competente ovvero rendere la sua legislazione applicabile, né portare a risultati oggettivamente ingiustificabili oppure al cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo.
Sulla base di tale principio, la titolarità di prestazione estera precluderebbe la possibilità di far ricorso al cumulo dei periodi esteri in applicazione delle disposizioni nazionali in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi (art. 1 del D.Lgs. n. 42/2006, così come modificato dalla L. n. 247/2007). Tuttavia, la stessa legge n. 247/2007 elenca tassativamente le varie gestioni nazionali i cui trattamenti pensionistici ostano alla totalizzazione, mentre non fa alcun riferimento alla titolarità di prestazioni estere. Pertanto, conformemente a quanto sancito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, che fa salve, nell’applicazione delle disposizioni comunitarie, le norme più favorevoli della legislazione interna, nonché in osservanza del disposto dell’art. 53, par. 3, lett. a), che consente l’applicabilità di vincoli posti dalle legislazioni nazionali solo in presenza di clausole esterne, l'INPS ritiene che si possa procedere alla totalizzazione di cui alla citata legge anche in favore dei titolari di una prestazione estera.
Le norme in materia pensionistica del regolamento CEE n. 1408/71 non risultano modificate in modo sostanziale dal regolamento CE n. 883/2004. Tuttavia, il testo delle disposizioni risulta più chiaro e sono state inserite alcune nuove definizioni.
Nel capitolo relativo all’invalidità, ad esempio, è stata introdotta la definizione di “legislazione di tipo A” e “legislazione di tipo B”. Per “legislazione di tipo A” si intende qualsiasi legislazione in base alla quale l’importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza. Le “legislazione di tipo B”, tra cui la legislazione italiana, sono, invece, tutte quelle non rientranti nella definizione di “legislazione di tipo A”.
Riproduzione riservata ©