Sulla G.U. n. 99/2023 è stata pubblicata la Legge 21 aprile 2023 n. 46, di conversione del DL 16/2023, in vigore dal 29 aprile 2023, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina.

La norma di maggiore interesse per il mondo del lavoro è sicuramente l’art. 2 che proroga al 31 dicembre p.v. la validità dei permessi di soggiorno rilasciati agli sfollati dall’Ucraina, originariamente in scadenza al 4 marzo 2023.

Anche se la validità del permesso di soggiorno è stata differita alla fine del 2023, il legislatore specifica che l’efficacia verrà meno anche prima di detta scadenza se l’Unione Europea adotterà la decisione di far cessare la protezione temporanea.

Si coglie l’occasione per ricordare che la protezione temporanea è la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione. L’obiettivo è alleviare la pressione sui sistemi nazionali di asilo e consentire agli sfollati di godere di diritti armonizzati in tutta l’UE. Tra questi diritti rientrano il soggiorno nel Paese ospitante, l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi, l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione per i minori.

Più precisamente il riconoscimento del permesso di soggiorno ai cittadini ucraini si fonda sull’art. 5 della direttiva 2001/55/CE in materia di protezione temporanea.

Al provvedimento europeo ha fatto seguito il DPCM 28/03/2022 che nel disciplinare l’applicazione in Italia della protezione temporanea per gli sfollati dall’Ucraina, ha stabilito che il Questore del luogo in cui il cittadino straniero è domiciliato rilasci un permesso di soggiorno di durata annuale che può essere prorogato automaticamente di 6 mesi in 6 mesi per un massimo di un anno, salvo il caso in cui intervenga nel frattempo una decisione del Consiglio dell’Unione europea di revoca dello status di protezione temporanea.

Sul punto quindi si ritiene necessario un chiarimento ministeriale al fine di coordinare le diverse disposizioni normative, dato che secondo la Legge 46/2023 (di conversione del DL 16/2023) i permessi di soggiorno hanno validità fino al 31 dicembre p.v., mentre in base a quanto previsto dal citato DPCM, i titoli di soggiorno riconosciuti ai cittadini ucraini hanno validità di 12 mesi prorogabili automaticamente di 6 mesi in 6 mesi. Quindi applicando quest’ultimo criterio il permesso di soggiorno scaduto il 4 marzo 2023 dovrebbe ritenersi prorogato una prima volta fino al 4 settembre p.v. (proroga di 6 mesi) e quella successiva al 4 marzo 2024 (altri 6 mesi).