Tutele crescenti: solo se c'è stata offerta di conciliazione va fatta la comunicazione
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 22 luglio 2015, n. 3845, facendo seguito alla precedente n. 2788/2015, in merito alla comunicazione prevista dall'articolo 6 del DLgs 22/2015 relativa all’offerta di conciliazione ha ulteriormente precisato che la stessa è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore.
Inoltre, con la stessa nota, il Ministero ha ricordato che la citata comunicazione è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro e non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.
Infine così come avviene per le altre comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro, i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati (consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali abilitati ex lege 12/1979);
Sono competenti all’invio anche: i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, le associazioni di categoria delle imprese agricole, le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, le agenzie per il lavoro ed i consorzi e gruppi di imprese, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.
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