Tutele crescenti non applicabili se il contratto a termine convertito aveva data anteriore al D.Lgs. 23/2015
A cura della redazione
Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 383 del 18 febbraio 2019, ha stabilito che, nelle ipotesi di licenziamento illegittimo, le tutele crescenti di cui al D.Lgs. 23/2015 non si applicano al contratto a termine stipulato in data antecedente all’entrata in vigore del suddetto decreto (7.3.2015), ancorché lo stesso sia stato convertito in contratto a tempo indeterminato dopo la medesima data.
L'art. 1, c. 1, del D.Lgs. n. 23/2015 stabilisce che la disciplina da esso posta si applica ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati e quadri assunti dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo. Lo stesso art. 1, al secondo comma, prevede che "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato". Ritiene, tuttavi, il Giudice che la conversione prevista dalla suddetta norma non sia quella giudiziale bensì la conversione intesa come trasformazione/prosecuzione di tipo negoziale del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ossia per accordo tra le parti del contratto medesimo. Posto che la conversione operata in sede giudiziale di un contratto a termine per i motivi tassativamente previsti dalla legge determina la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con efficacia ex tunc, ossia sin dalla data di sottoscrizione del contratto a tempo determinato, il Giudice di primo grado ritiene che l’interpretazione secondo cui la conversione a cui fa riferimento il secondo comma dell'art. 1 del D.Lgs. 23/2015 sia esclusivamente quella negoziale si conformi al criterio enunciato dal primo comma del suddetto articolo per delimitare il campo di applicazione della nuova disciplina, che è di tipo temporale, in quanto rileva esclusivamente la data di costituzione del rapporto di lavoro.
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