L’INL, con la nota prot. n. 148 del 10 gennaio 2020, ha chiarito che la procedura conciliativa disciplinata ex art. 6 del D.Lgs. 23/2015 può esaurirsi anche oltre il termine previsto dalla medesima norma per la presentazione dell’offerta conciliativa.

Ai fini della tempestività dell’offerta, è dirimente la comunicazione della medesima da parte del datore di lavoro, mentre la formalizzazione dell’accordo e la consegna dell’assegno circolare possano avvenire anche in tempi successivi.

L’interpretazione corrente ritiene infatti che, a fronte della non immediata disponibilità delle sedi protette, deve ritenersi che il datore di lavoro abbia rispettato il termine previsto dalla legge per la formulazione dell’offerta, quando entro quel termine abbia integralmente compiuto l’attività a lui demandata, e dunque abbia inviato al lavoratore e sia a questi pervenuta la proposta con gli estremi dell’assegno circolare con contestuale richiesta di convocazione in una delle sedi protette previste dalla norma in esame.