L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 299 del 28 novembre 2017, ha fornito chiarimenti indicazioni operative in merito all’installazione e all’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ex art. 4, L. 300/1970.

In particolare, si analizza la fattispecie di imprese che intendono procedere all’installazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro.

L’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della Legge 300/1970 ed è soggetta, pertanto, alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

Quanto alle modalità operative va tenuto presente che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e, pertanto, non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.