Sono state pubblicate, sul sito del Ministero della Giustizia, le FAQ (frequently asked questions) relative al certificato penale del casellario richiesto dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 39/2014.
Tra le varie risposte, si segnalano le più interessanti:
-    L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore;
-    Il datore di lavoro non deve richiedere il certificato per i suoi dipendenti ogni 6 mesi, ma solo al momento dell'assunzione;
-    In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
-    Per “attività professionali o attività volontarie organizzate” si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro;
-    Attività professionali quali, ad esempio, quella di medico odontoiatra o medico pediatra, che comporta attività verso i minori è assoggettata alle prescrizioni del DL 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti.