Il lavoratore al fine di poter programmare il tempo libero ha diritto di conoscere con un congruo anticipo i propri turni di lavoro (Cass. 21/05/2008 n.12962).
I giudici di legittimità hanno richiamato l'art. 10 della L. 14 febbraio 1958 n. 138 secondo cui le aziende esercenti autoservizi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto dei viaggiatori devono affiggere i turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e nelle officine in modo che il personale ne possa prendere conoscenza.
Tale disposizione, imponendo al datore di lavoro di affiggere i turni, è intesa a consentire al lavoratore stesso una ragionevole programmazione del proprio tempo in relazione agli impegni lavorativi e non può quindi essere interpretata nel senso che l'affissione possa avvenire a ridosso dell'inizio della prestazione.
Un'interpretazione diversa contrasterebbe con l'art. 32 Cost. che mira invece a tutelare la dignità del lavoratore.
Inoltre, continua la Suprema Corte, una visione diversa della norma non potrebbe trovare conferma nemmeno nei confronti dei soli lavoratori part time, dato che le esigenze di programmabilità del tempo libero, ravvisate espressamente dal legislatore nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale, sussistono, anche se in maniera meno pressante, all'interno del rapporto di lavoro a tempo pieno.
Infatti anche per i rapporti a tempo pieno, il tempo libero ha una specifica importanza stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali, sociali, politiche, scolastiche ecc., o anche di un secondo lavoro, nel caso in cui non sia prevista una clausola di esclusiva.