L’INPS, con il messaggio 24/03/2017 n.1324, ha reso noto che in attesa delle istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens, utili per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, in fase di prima applicazione, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, il pagamento ordinario a carico del Fondo intersettoriale della provincia autonoma di Trento, avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Il citato Fondo assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro per il tramite dell’assegno ordinario nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria e straordinaria. La prestazione è garantita in favore dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs 148/2015 e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Quando le istruzioni Uniemens saranno a regime, il pagamento dell’assegno ordinario verrà effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Con successivo messaggio sarà resa nota la data a decorrere dalla quale il pagamento delle prestazioni sarà anticipato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. Il datore di lavoro provvederà a porre a conguaglio nella denuncia contributiva mensile l’importo anticipato.

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessati da processi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, per consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore devono inoltre trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, il mod. SR41. L’invio dei modelli SR41, raggruppati in files aziendali, avverrà con periodicità mensile.

L’invio degli SR41 dovrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione ed al rilascio dell’autorizzazione da parte della struttura territoriale di Trento.

La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.

Una volta deliberato il provvedimento di concessione da parte del Comitato amministratore del Fondo, lo stesso verrà comunicato tramite PEI alla struttura territoriale di Trento per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto indispensabile per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati.

Nell’autorizzazione di pagamento, rilasciata sulla base della conforme deliberazione dal Comitato, sarà indicato il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l’importo autorizzato, comprensivo di contribuzione correlata e la stessa sarà notificata all’azienda istante, insieme alla relativa delibera, dalla struttura territoriale di Trento.

Il Fondo provvede inoltre a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata all’assegno ordinario.

Infine, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Il contributo è elevato all’8% nei casi di superamento di 13 settimane nel biennio.