Il Ministro per la Pubblica amministrazione, ha diramato alle P.A. le indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio, non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, relativo al personale, dirigenziale e non dirigenziale, di cui, ad esclusiva valutazione dell’amministrazione, si renda necessario continuare ad avvalersi.

Tale facoltà, riconosciuta dall’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), è ad esclusiva valutazione dell’amministrazione e non è applicabile con riferimento al personale delle magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria) e quello delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, la misura:

  • non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;
  • attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio;
  • stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato;
  • condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito. Nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento);
  • condiziona il trattenimento al consenso dell’interessato.

Le amministrazioni non dovranno compiere alcuna procedura di interpello, ma dovranno invece valutare, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, attraverso gli atti di programmazione annuale e pluriennali (PIAO): la sussistenza e la “dimensione” delle proprie esigenze funzionali, ma sempre nel limite di cui sopra; la durata di tale esigenza. Solo all’esito di tale valutazione il Vertice amministrativo potrà individuare il personale a cui chiedere la disponibilità per il trattenimento in servizio.

Quanto alla durata del trattenimento, la disposizione non prevede un periodo di tempo minimo, che dovrà quindi essere commisurato caso per caso. 

È comunque esclusa qualsiasi ipotesi di richiamo in servizio per il personale che abbia comunque cessato il servizio.