Segnaliamo alla vostra attenzione un commento di Rosanna Acierno pubblicato sulla rivista telematica fiscooggi dell'agenzia delle entrate. L'utilizzazione di un'autovettura aziendale da parte del lavoratore dipendente può avvenire attraverso tre differenti finalità: - uso esclusivamente personale del dipendente - uso promiscuo - uso esclusivamente aziendale. Sotto il profilo fiscale, e con riferimento alla formazione del reddito imponibile in capo al dipendente, le tre circostanze sono assolutamente diverse; pertanto, vale la pena di esaminarle singolarmente. Autovetture concesse in uso esclusivamente personale del dipendente Se il veicolo viene concesso esclusivamente per l'uso personale o familiare del dipendente, ad esempio, soltanto per recarsi al lavoro e per gli ulteriori usi personali, ai fini della determinazione del reddito imponibile in capo al dipendente si dovrà tener conto del valore normale del bene, in base ai criteri contenuti nell'articolo 9 del Tuir (ossia, riferendosi alle tariffe di noleggio). Eventuali somme addebitate al collaboratore devono, evidentemente, essere scomputate da tal valore. L'impresa, da parte sua, potrà far concorrere tale importo, ai fini della determinazione del reddito, quale spesa per prestazione di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del nuovo Tuir, nei limiti delle spese da essa sostenute. Autovetture concesse in uso promiscuo In ipotesi di utilizzo a uso promiscuo (cioè concessa in uso aziendale e personale del dipendente), ai fini della determinazione del reddito imponibile in capo al dipendente occorre far riferimento a valori convenzionali. In particolare la lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del nuovo Tuir stabilisce che per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (si tratta in dettaglio delle autovetture, degli autoveicoli per trasporto promiscuo aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o 4,5 se a trazione elettrica o a batteria e degli autocaravan), nonché per i motocicli e i ciclomotori che il datore di lavoro abbia assegnato a uno specifico dipendente per espletare l'attività di lavoro e per i quali abbia consentito anche l'uso personale da parte dello stesso, ad esempio per recarsi al lavoro (uso promiscuo), concorre a formare il reddito di lavoro dipendente un ammontare pari al 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto di quanto trattenuto al dipendente o da questo corrisposto nello stesso periodo d'imposta in cambio della possibilità di utilizzare anche a fini personali il mezzo. Si tratta di una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. E' del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'Aci, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle citate tabelle. Qualora il modello di veicolo utilizzato promiscuamente dal dipendente non sia compreso tra quelli inclusi nelle tabelle, l'importo da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile. Per espressa previsione normativa il costo chilometrico di esercizio é desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo. Le tabelle per il periodo di imposta 2004 sono riportate nel Supplemento Ordinario n. 193, alla Gazzetta Ufficiale del 19/12/2003, n. 294. E' evidente che in questo modo dipendente e sostituto d'imposta conoscono con certezza, fin dall'inizio dell'anno, quale riferimento assumere per determinare l'ammontare che deve concorrere a tassazione. La durata della concessione in uso promiscuo Si può peraltro verificare il caso di acquisto o cessione del veicolo in corso d'anno. In tale ipotesi, il ministero delle Finanze, con la circolare n. 188/E del 1998, ha chiarito che la concessione in uso promiscuo deve avvenire rispettivamente per la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell'acquisto fino al termine del periodo d'imposta, ovvero per la maggior parte del periodo decorrente dall'inizio dell'esercizio e fino alla data della cessione del veicolo. La concessione dell'auto in uso promiscuo al dipendente (uso aziendale e insieme uso personale) consente l'integrale deduzione dei costi relativi all'auto stessa, senza limiti assoluti o relativi. In relazione alla dimostrabilità della condizione posta dal legislatore, il ministero, nella circolare del 10 febbraio 1998, n. 48/E, ha chiarito che, mentre l'uso pubblico è riconosciuto espressamente mediante un atto della pubblica amministrazione, l'utilizzo da parte del dipendente può essere dimostrato attraverso "idonea documentazione quale ad esempio una specifica clausola nel contratto di lavoro". Pertanto, la concessione dell'autovettura in uso promiscuo ai dipendenti deve risultare da idonea documentazione e, in particolare, da specifica clausola contenuta nel contratto di lavoro (lettera di assunzione - contratto di collaborazione - documentazione successiva, e così via). In riferimento alla durata, la circolare n. 48/E del 1998 precisa che l'utilizzo da parte del dipendente deve avvenire "per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro". Inoltre, non è necessario che l'utilizzo sia continuativo, né che il veicolo venga usato dallo stesso dipendente. Per i veicoli che vengono concessi in uso al dipendente per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta, valgono le regole della deducibilità parziale previste dalla lettera b) del comma 1, dell'articolo 164. Tuttavia, secondo quanto chiarito nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, in caso di utilizzo promiscuo dell'auto da parte del dipendente per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta, la parte di spese e degli altri componenti negativi proporzionalmente riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo al dipendente è integralmente deducibile ai sensi dell'articolo 95 del Tuir, "anche nel caso in cui l'importo così determinato sia superiore a quello costituente reddito per il dipendente ...". In particolare, per i veicoli che vengono concessi in uso al dipendente per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta: per il tempo in cui l'uso è stato promiscuo, si deduce il costo come spesa di lavoro dipendente, poiché si presuppone che il bene sia inerente all'attività per il restante periodo di tempo, si applicano le regole previste dall'articolo 164 del nuovo Tuir. Ulteriori precisazioni In ogni caso, se il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, fornisce gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l'immobile per custodire il veicolo, detti beni e servizi andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al collaboratore. Poiché la percorrenza convenzionale utilizzata dal legislatore per determinare il valore del veicolo utilizzato in modo promiscuo é determinata su base annua, l'importo da far concorrere alla formazione del reddito deve essere ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente viene concesso l'uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo é assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. Se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d'imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore. Autovetture concesse in uso per fini esclusivamente aziendali Se invece il veicolo viene utilizzato esclusivamente per finalità aziendali (effettuazione di trasferte, e così via) non vi sarà alcuna emersione di base imponibile in capo al dipendente. In questo caso, le spese delle autovetture saranno interamente deducibili in capo all'impresa.