Segnaliamo alla vostra attenzione un commento di Rosanna Acierno apparso sulla rivista telematica fiscooggi dell'agenzia delle entrate in materia di trattamento fiscale delle autovetture aziendali. Le disposizioni sulla disciplina delle autovetture ai fini delle imposte dirette sono contenute nell'articolo 164 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (corrispondente all'articolo 121-bis del vecchio Tuir). Tuttavia, questa norma non contiene una classificazione autonoma dei veicoli a motore, ma richiama quella contenuta nelle norme sulla circolazione stradale, assegnando a ciascuna categoria regole autonome e limiti di deducibilità dei relativi costi. In particolare, le norme sulla circolazione stradale che regolano l'impiego degli autoveicoli sono dettate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada). Il testo tuttora vigente dell'articolo 54 del predetto decreto legislativo 285/92 prevede le seguenti tipologie: lettera a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti,compreso quello del conducente lettera c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente lettera d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse lettera m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Tuttavia, questa classificazione, soprattutto per quanto riguarda la lettera c) deve ritenersi superata, in seguito al recepimento delle nuove normative comunitarie. L'adozione dei nuovi criteri comunitari relativi all'omologazione dei veicoli a motore ha modificato, infatti, la disciplina prevista dal codice della strada. Queste classificazioni devono essere ora considerate alla luce del decreto 4 agosto 1998, attuativo della direttiva europea del 6 febbraio 1998, n. 98/14/Ce, con cui sono state introdotte due sole classi di autoveicoli: M1: veicoli destinati al trasporto di persone N: veicoli destinati al trasporto di merci), sopprimendo di fatto la classe degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose definiti dalla suddetta lettera c) dell'articolo 54, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Pertanto, il trattamento fiscale degli automezzi aziendali ai fini delle imposte sui redditi dipende dal tipo di automezzo e dall'uso che ne viene fatto. La deducibilità dei costi relativi alle autovetture: le principali regole Dal 1998, con l'inserimento nel Tuir dell'articolo 121-bis (ora articolo 164), concernente "i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni", il trattamento fiscale delle autovetture si basa sulle seguenti regole: i veicoli previsti sono suddivisi in due categorie: quelli che non presentano limitazioni alla deduzione dei costi quelli che determinano costi parzialmente deducibili tutti i costi e le spese relativi a un veicolo hanno il medesimo trattamento. In relazione a uno stesso veicolo non coesistono spese interamente deducibili e spese con limiti alla deducibilità i veicoli per i quali è possibile dedurre integralmente i costi e le spese sono: quelli esclusivamente strumentali per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa quelli dati in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta quelli adibiti ad uso pubblico sono previste limitazioni alla deduzione dei costi per le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli non destinati agli usi descritti nei punti precedenti. La limitazione può essere percentuale e interessa tutte le tipologie di costo, oppure può essere in valore assoluto, che si aggiunge a quella percentuale, e interessa solo ammortamenti, leasing e noleggio la limitazione percentuale prevede che tutti i costi relativi a un veicolo siano deducibili per il 50 per cento. Tale limite è elevato all'80 per cento per i veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio la limitazione in valore assoluto prevede che questa percentuale sia applicata: alla quota di ammortamento di un valore non superiore a 18.075,99 euro se il veicolo è acquisito in proprietà (limite elevato a 25.822,84 euro per gli agenti o rappresentanti di commercio) alla quota di canone di leasing proporzionale al costo di un veicolo non superiore a 18.075,99 euro se l'acquisizione del bene avviene in locazione finanziaria (limite elevato a 25.822,84 euro per gli agenti o rappresentanti di commercio) a un canone non superiore a 3.615,20 euro nell'ipotesi di noleggio del veicolo i "veicoli di lusso" nella normativa fiscale non esistono più. Le auto a benzina con cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici oppure a 2.500 centimetri cubici se alimentate a gasolio hanno il medesimo trattamento delle auto con cilindrate inferiori la legge del 13 maggio 1999, n. 133, ha abrogato la lettera d) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. Gli agenti e i rappresentanti di commercio possono detrarre l'Iva assolta all'acquisto delle auto che prima erano considerate "di lusso" (e cioè le automobili a benzina con cilindrata maggiore di 2.000 centimetri cubici e quelle diesel con cilindrata maggiore di 2.500 centimetri cubici) ai fini dell'applicazione del comma 6 dell'articolo 102 del Tuir (plafond per conteggiare le spese di manutenzione e riparazione deducibili immediatamente), il costo dei veicoli si assume nei limiti rilevanti per l'ammortamento.