L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 111 del 17 aprile 2025, ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale del corrispettivo che, un sostituto d’imposta con residenza fiscale in Italia, versa a un soggetto non residente.

L’Agenzia, dopo aver riepilogato i princìpi di diritto interno inerenti alla tassazione del patto di non concorrenza, sottolinea che nel caso in esame deve trovare applicazione il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno. Pertanto, ai fini della corretta identificazione del trattamento applicabile, occorre fare riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e il Paese di residenza fiscale del Manager a cui è destinata la somma, nonché al Commentario all'articolo 15 del Modello di Convenzione OCSE.

In particolare, si devono applicare i seguenti princìpi:

  • Se gli emolumenti corrisposti a fronte dell'assunzione di un obbligo di non concorrenza risultano comunque connessi allo svolgimento di un'attività di lavoro dipendente,  trova applicazione l'articolo 15, paragrafo 1, del Trattato, il quale dispone la tassazione esclusiva dei redditi di lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l'attività lavorativa sia svolta nell'altro Stato contraente; ipotesi che determina l'assoggettamento a imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
  • Se gli emolumenti, invece, non risultano direttamente collegati ad un'attività lavorativa svolta prima della cessazione del rapporto di lavoro, sono soggetti alla potestà impositiva dello Stato in cui il beneficiario risulterà residente al momento della percezione.