Trattamenti di integrazione Covid-19: istruzioni operative per l’anticipo del 40%
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 4335 del 18/11/2020, fornisce ulteriori istruzioni operative (in aggiunta a quelle della circ. 78/2020) e le novità procedurali per la gestione delle domande di CIGO, CIGD e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà con causale COVID-19, per le quali è stato richiesto anche l’anticipo del 40% del pagamento del trattamento previsto dall’art.22-quater, c. 4 del DL 18/2020.
L’Istituto previdenziale evidenzia che per poter inviare la domanda di CIGO con richiesta di anticipo si devono preventivamente inserire i dati necessari per il pagamento tramite l’applicativo “Richiesta anticipo CIG”, raggiungibile da “Servizi per le aziende ed i consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Richiesta d’anticipo 40%”. In caso di richiesta di anticipo non completamente definita, l’invio della domanda di CIGO non viene consentito.
Invece, riguardo alla presentazione di una domanda di assegno ordinario (Fondi di solidarietà) o di CIGD con richiesta di anticipo del 40%, l’INPS ricorda che successivamente all’invio della domanda è indispensabile l’inserimento del Ticket attraverso i seguenti passaggi: selezionando il tasto “Inserimento Ticket”; cercando la domanda con i dati ID e matricola già compilati automaticamente; individuando la domanda da associare e cliccando il tasto “Associa”; selezionando il tasto “Richiedi Ticket” (viene visualizzato il numero del Ticket e si potrà procedere al salvataggio dell’associazione).
Inoltre, qualora il Ticket non sia stato associato contestualmente all’invio della domanda, si potrà procedere anche in una fase successiva, con le seguenti modalità: selezionando la voce di menu “Cerca esiti” nella schermata principale; cercando la domanda con i dati della matricola Azienda (obbligatorio) e limitando eventualmente il periodo temporale di riferimento; cliccando sul tasto “Inserisci Ticket”, disponibile solo per le domande senza il numero di Ticket, e inserendo i dati per completare la compilazione della relativa domanda.
Una volta inserita, la domanda di CIGD o di assegno ordinario con richiesta di anticipo del 40% rimane in sospeso e senza protocollo fino a quando non vengono inseriti anche i dati necessari per il pagamento dell’anticipo stesso.
Il Messaggio ribadisce che, in ogni caso, è sempre possibile completare la richiesta di anticipo del 40%, accedendo al seguente percorso: “Servizi per le aziende ed i consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Richiesta d’anticipo 40%”.
Nel caso in cui in fase di invio della domanda sia stata richiesta l’anticipazione di pagamento del 40%, ma non siano ancora stati inseriti i dati di pagamento dell’anticipo, sarà anche possibile rinunciare all’anticipo del 40%.
Finché la domanda risulta in stato “Pervenuta”, sarà inoltre possibile procedere all’annullamento dell’intera domanda di CIGD e/o di assegno ordinario e della relativa richiesta di anticipo del 40%.
L’INPS rende noto infine che, nel caso in cui le coordinate bancarie fornite nella Richiesta Anticipo 40% non abbiano superato il controllo di titolarità (ad esempio, alla banca non risulta che l’IBAN inserito sia intestato al codice fiscale del beneficiario), sarà possibile presentare un’istanza alla competente Struttura territoriale dell’Istituto, chiedendo la modifica delle coordinate IBAN.
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