Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, ha diffuso il Decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016 che istituisci il Fondo di solidarietà bilaterale per gli ormeggiatori e i barcaioli dei porti italiani, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il decreto attua l’obbligo previsto dal D.lgs. 148/2015 che impone ai settori non coperti da CIGO o CIGS di istituire appositi Fondi bilaterali affinché forniscano prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro.

Più precisamente il Fondo interviene nei casi di di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

La prestazione che il Fondo eroga ai lavoratori, esclusi i dirigenti, consiste nell’assegno ordinario di importo pari al trattamento di integrazione salariale con i relativi massimali.

Il ricorso all’assegno ordinaria non può coinvolgere più di 40 unità lavorative all’anno per un periodo non superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno per un massimo di 3.200 giorni di cassaintegrazione complessivi annui e comunque nei limiti massimi di durata previsti dal D.lgs. 148/2015.

Al fine di finanziare i citato trattamento sono dovuti al Fondo: un contributo ordinario nella misura dello 0,30% ripartito tra datore di lavoro e lavoratore (rispettivamente pari a due terzi e un terzo) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; un contributo addizionale, carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle preazioni.

A detti contributi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

L’accesso alla prestazione è subordinato ad una comunicazione dell’ANGOPI alle segreterie nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILtrasporti relativa alla situazione di crisi, al fine di valutare congiuntamente le reali necessità di personale o di ore di lavoro e, conseguentemente, il fabbisogno di prestazioni integrative del reddito.