Il Ministero dell’interno, con la circolare 1/09/2016 n.5933, ha reso noto che a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE/165/2014, la redazione del modulo di controllo delle assenze di cui al D.lgs. 144/20208 non è più obbligatorio, per cui il conducente che risulta sprovvisto non può essere sanzionato.

Come si ricorderà il citato decreto legislativo aveva introdotto nel nostro ordinamento il modulo di controllo delle assenze dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo (c.d. tachigrafo).

Più precisamente le assenze per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Reg. CE n. 561/2006, da parte dei suddetti conducenti nei 28 giorni precedenti, doveva essere documentata attraverso un modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte e stampabile, da esibire agli organi di controllo.

Il Regolamento UE/165/2014 ha invece previsto che gli Stati membri non possano imporre ai conducenti dei veicoli adibiti al trasporto su strada l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.

Pertanto il Ministero dell’interno ribadisce che non trovano più applicazione le sanzioni previste in caso di mancata tenuta del citato modulo, anche se l’impresa di trasporto può redigerlo ed esibirlo agli organi di controllo per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei 28 giorni.