Trasporto rifiuti: no al collocamento obbligatorio
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 1 del 15 gennaio 2010, ha chiarito che le imprese che svolgono raccolta e trasporto rifiuti, iscritte all'albo dei trasportatori in conto proprio e nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c., che operano con propri mezzi, sono escluse dall'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 della L. n. 68/1999 (collocamento obbligatorio), in quanto inquadrabili nell'ambito del settore del trasporto terrestre.
Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. n. 68/1999, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3, concernente, appunto, l'assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette.
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