Trasporto per conto terzi, obbligatorio avere la documentazione del rapporto di lavoro a bordo
A cura della redazione

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 6 giugno 2012, ha precisato che l’obbligo di tenere la documentazione attestante l’esistenza di un rapporto di lavoro a bordo del veicolo sussiste solo quando questo è impiegato in attività di trasporto per conto terzi. Al contrario, il medesimo obbligo non sorge quando il veicolo è utilizzato per il trasporto in conto proprio.
In quest’ultimo caso, il veicolo deve essere condotto dal titolare della licenza o da un suo dipendente. La documentazione attestante tale rapporto potrà essere richiesta in sede di controllo ma la mancanza non darà luogo ad alcuna sanzione salvo, se ritenuto necessario, l’invito al conducente ad esibirla entro 30 giorni. L’omessa esibizione comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398 a € 1.596.
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