Il Ministero della salute, con l’Ordinanza 11/11/2021, ha diffuso il nuovo protocollo condiviso che regolamenta le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica e che sostituisce quello adottato con il DPCM 2/03/2021.

In particolare, si prevede che all'ingresso e in caso di permanenza nelle stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus, ecc. e all'interno dei mezzi, e in generale in tutti i luoghi al chiuso o all’aperto, è obbligatorio indossare, salvo diverse prescrizioni, una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. Tale misura si applica a tutto il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti, ecc.) così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico.

Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori, il protocollo prescrive che è necessario privilegiare la vendita di biglietti con sistemi telematici (es: on line). Qualora questo non fosse possibile, viene raccomandato di contingentare la vendita dei biglietti affinché tra i passeggeri possa essere mantenuto il distanziamento. I passeggeri dovranno comunque dotarsi di apposite protezioni (mascherine chirurgiche o di livello superiore) e igienizzare frequentemente le mani in tutti le stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc. e all'interno dei mezzi. Nei casi in cui debbano essere garantite attività di front office, queste possono essere svolte esclusivamente nelle postazioni dedicate, possibilmente dotate di vetri o paratie di protezione.

Nei luoghi di lavoro, laddove i lavoratori operino in spazi condivisi, si raccomanda il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. Vanno altresì utilizzate le mascherine chirurgiche (o dispositivi di protezione individuale di livello superiore), fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2) o di diversa tipologia (visiere, occhiali protettivi). Qualora non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, ove possibile dovranno essere usati separatori di posizione. L’azienda deve fornire un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI.

In merito alla formazione il Protocollo ribadisce che in zona bianca e in zona gialla sono consentiti in presenza tutti i corsi di formazione nel rispetto dei protocolli e delle linee guida, tra cui quello sulle misure di contenimento nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda gli spogliatoi, è necessario contingentarne l’accesso al fine di evitare il contatto diretto tra i lavoratori; occorre, inoltre, provvedere all’organizzazione degli spazi al loro interno in modo da assicurare la distanza di almeno un metro (ad esempio, prevedendo postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere) e alla sanificazione (compresi armadietti) a fine giornata.

Medesime misure dovranno essere adottate in tutti gli spazi comuni (mensa, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, ecc.).

Riguardo alla verifica del green pass, il Protocollo prescrive che il controllo della Certificazione verde, per i servizi per i quali è richiesto obbligatoriamente, deve essere svolto preferibilmente prima della salita sui mezzi di trasporto da parte di apposito personale individuato dall’azienda secondo la propria organizzazione. Le attività di controllo del possesso dei titoli di viaggio e delle prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale sono da effettuare, nella prima fase di riavvio, prioritariamente a terra.

Inoltre viene stabilito che il controllo del rispetto delle norme di comportamento da parte dei passeggeri di regola non viene svolto dal personale aziendale.

Misure particolari sono previsti per il settore autotrasporto merci. Più precisamente si prevede che se sprovvisti di mascherine, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Nel caso in cui scendano dagli stessi ed entrino in contatto con altri operatori dovranno indossare mascherine di protezione o altro dispositivo di protezione di livello pari o superiore. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti, ai quali qualora non siano in possesso di mascherine, se in luogo chiuso, si raccomanda la rigorosa distanza di due metri.

Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Inoltre, viene raccomandato di utilizzare, ove possibile, modalità di pagamento online o di pagamento no contact. Ove ciò non sia possibile, è necessario effettuare la sanificazione delle mani, in aggiunta alle mascherine chirurgiche che devono essere comunque indossate ogni qualvolta l’attività non sia svolta in condizioni di isolamento.

Infine vengono fornite indicazioni per taxi e NCC. E’ opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri, se non componenti dello stesso nucleo familiare. Per il conducente vige l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore. All’interno del veicolo dovranno possibilmente essere installate paratie divisorie tra conducente e passeggero. Vige anche per il personale conducente tali servizi l’obbligo della Certificazione verde.