Trasporto: anche per il conducente con lavoro accessorio sorge l'obbligo di attestare le assenze
A cura della redazione

Il Ministero dell’interno, con una nota del 15 luglio 2015, richiamando la circolare del Ministero dei trasporti del 28/01/2011, ha precisato che in caso di conducenti con rapporto di lavoro accessorio, l’obbligo di attestazione delle assenze sorge ogni qualvolta il committente ha provveduto a dare comunicazione dell’inizio della prestazione alla DTL così come previsto dal D.lgs. 81/2015.
L’intervento del Ministero dell’interno è stato sollecitato da Confartigianato Marca Trevigiana che ha chiesto chiarimenti sulla compatibilità del lavoro accessorio con il modulo di controllo delle assenze dei conducenti previsto dal D.lgs. 144/2008.
Il Ministero dell’interno, per rispondere all’interrogativo, ha richiamato la circolare citata del Ministero dei trasporti con la quale sono state fornite precisazioni in merito al contratto di lavoro a chiamata. In quell’occasione il Ministero aveva precisato che in caso di chiamata del conducente in disponibilità dell’impresa, questa deve attestare sull’apposito modulo previsto dall’art. 9 del D.lgs. 144/200 le assenze dal lavoro verificatisi nel periodo in cui la prestazione lavorativa era effettivamente in corso di esecuzione.
Invece nel caso in cui ricorre l’ipotesi di chiamata del lavoratore per un singolo giorno e, quindi, per una singola prestazione lavorativa, Il Ministero dei trasporti ritiene che possa essere accolto il principio circa la facoltà per l’impresa di non compilare il suindicato modulo, ferma restando l’assoggettabilità del lavoratore e dell’impresa stessa ai controlli sulla corretta applicazione della normativa.
Sempre in merito al lavoro accessorio nelle imprese di trasporto, si allega alla presente una tabella riassuntiva redatta da Confartigianato Marca Trevigiana che riepiloga i casi in cui è possibile o meno ricorrere la lavoro accessorio con i conducenti.
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