Il Ministero del lavoro e quello dell’economia, hanno emanato il Decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016 (in attesa di pubblicazione sulla G.U.) con il quale viene adeguato il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, alle nuove disposizioni contenute nel D.lgs. 148/2015.

Le finalità del Fondo sono: assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto doro integrativa dell’ASPI/NASPI o dell’indennità di mobilità; assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell’attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, un’integrazione salariale; prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni, contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’UE.

Il fondo può erogare: prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità, di ASPI/NASPI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà; prestazione integrativa della durata, pari nel massimo a due anni, dell’indennità di mobilità o di ASPI/NASPI, richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016, ai soggetti che al 1° gennaio 2016 sono beneficiari dell’indennità di mobilità o di ASPI/NASPI; assegni straordinari per il sostegno del reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni e contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’UE.

Il Fondo è alimentato da un contributo ordinario dello 0,50% ripartito tra azienda e lavoratori, rispettivamente nella misura di 2/3 e 1/3, da calcolare sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.