Trasporto aereo: nuove disposizioni per il Fondo di solidarietà
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 4972 del 6 dicembre 2016, ha chiarito che, in seguito all’entrata in vigore del DI.I. 95269/20116 (G.U. n. 118 del 21.5.2016), di adeguamento del Fondo speciale del trasporto aereo alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 148/2016 in materia di Fondi di solidarietà, deve ritenersi cessata l’efficacia di tutte le delibere normative adottate dal previgente Comitato Amministrare del Fondo e, conseguentemente, anche di quelle istitutive di prestazioni integrative contemplate nel previgente regolamento e che attualmente non sono più previste dal decreto interministeriale in commento (delibere n. 22/2009 e n. 97/2013).
Pertanto, considerato che il citato decreto di adeguamento è entrato in vigore il 6.6.2016, possono essere accolte ed istruite soltanto le domande pervenute entro e non oltre tale data.
Relativamente all’istruttoria delle domande pervenute entro i termini sopra indicati, l’Istituto chiarisce, inoltre, che, le delibere n. 22/2009 e n. 97/2013, produrranno i loro effetti sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, subordinato o autonomo, che ha dato luogo alla richiesta di applicabilità della delibera medesima.
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