L’INPS, con il messaggio 27/09/2013 n.15276, ha diffuso le modalità operative attraverso le quali il personale del settore del trasporto aereo fruitore del trattamento di integrazione salariale a carico del FTA, deve restituire questa prestazione in caso di rioccupazione.

Più precisamente la restituzione avviene soltanto se la remunerazione derivante dalla rioccupazione risulta superiore al trattamento di integrazione salariale ed è superiore all’80% della retribuzione di riferimento. In questa ipotesi la prestazione a carico del FTA non è dovuta, poiché si determina una situazione di incumulabilità totale con la retribuzione percepita dal nuovo rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o del provento derivante da un’attività lavorativa autonoma. 

Pertanto in presenza di periodi di incumulabilità se sono state liquidate quote differenziali della prestazione integrativa del Fondo, dovute a retribuzioni inferiori al suddetto 80% occorre ricalcolare l’entità delle prestazioni integrative erogate in presenza di successive retribuzioni superiori all’80% afferenti lo stesso periodo lavorativo.

Nel caso in cui la differenza predetta dia luogo ad un importo di valore negativo, il Fondo non erogherà alcuna prestazione e quindi la sommatoria delle quote differenziali di prestazioni erogate a carico del FTA verrà recuperata. 

Il recupero delle prestazioni integrative indebitamente percepite avviene sugli importi integrativi spettanti al lavoratore nei periodi immediatamente successivi, anche riferibili ad eventuali periodi di mobilità ed in caso di incapienza l’importo da recuperare dovrà essere gestito attraverso la procedura digestione degli indebiti.

Al fine di verificare se il lavoratore percettore del trattamento integrativo si è rioccupato sarà necessario consultare la posizione del richiedente sulla procedura Unilav/Comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro. I rapporti di lavoro svolto all’estero, che non risultano dall’Unilav potranno essere attestati mediante un’autocertificazione. 

Gli indebiti devono essere in primo luogo recuperati sulle prestazioni integrative FTA, ancora spettanti al lavoratore, acquisendo gli importi da recuperare nell’apposita sezione e indicando come conti recupero i conti previsti per le prestazioni a carico del FTA. 

Prima di effettuare il recupero sulle prestazioni integrative FTA al lavoratore dovrà essere comunicato l’indebito e le modalità di recupero dello stesso.

Infine precisa l’INPS, se l’indebito è recuperato nello stesso anno in cui la prestazione è stata erogata, dovrà essere recuperato solo l’importo netto e nell’area fiscale dovranno essere comunicate le ritenute erariali da recuperare. Se invece l’indebito si riferisce ad anni precedenti, dovrà essere recuperato l’importo lordo, che sarà evidenziato nel CUD inserendo l’informazione nelle annotazioni con le lettere ZZ.