Trasporto aereo: istruzioni operative per fruire del Fondo di solidarietà
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 15/09/2017 n.3560, ha reso noto che le aziende del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, che intendono fruire delle prestazioni integrative del trattamento CIGS, erogate dal Fondo di solidarietà di settore, devono accedere al sito dell’Istituto previdenziale e nella barra di ricerca dei servizi inserire “Assegno emergenziale/integrativo” ed avviare la ricerca.
L’utente identificandosi con il proprio codice fiscale e il PIN accede alla pagina FSTA integrazioni CIGS.
Se i controlli di coerenza, congruità e compatibilità danno esito positivo, l’INPS procederà al pagamento diretto in favore dei beneficiari dell’integrazione dovuta oppure al rimborso all’azienda delle somme anticipate.
L’INPS ricorda inoltre che procederà al rimborso solo per le somme anticipate ai lavoratori a titolo di trattamento integrativo di prestazioni CIGS scaturenti da accordi stipulati entro il 31 dicembre 2015.
Il pagamento della prestazione integrativa potrà essere effettuato solo in presenza di un’autorizzazione già rilasciata dall’INPS per il periodo di CIGS per il quale si fa richiesta di integrazione.
Il messaggio ricorda anche che le richieste di pagamento delle prestazioni integrative dovranno essere inoltrate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data posteriore tra: data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 95269/2016 per trattamenti integrativi richiesti e conclusi prima di tale data; data del provvedimento di concessione se la deliberazione del Fondo è successiva alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione del trattamento di CIGS) e fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione se la deliberazione è precedente a tale termine.
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