L’INPS, con il messaggio n. 2356 dell’8 giugno 2017, ha fornito indicazioni operative per effettuare i pagamenti delle prestazioni integrative, da parte del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, della misura e della durata dell’indennità di ASpI/NASpI.

Innanzi tutto, si ricorda che l’erogazione delle prestazioni integrative della misura dell’indennità di ASpI/NASpI è subordinata al riconoscimento delle citate indennità.

La durata massima complessiva della prestazione integrativa è commisurata alla durata massima delle predette indennità.

In caso di riduzione della misura dell’indennità di ASpI/NASpI, l’importo della prestazione integrativa FTA verrà proporzionalmente aumentato in modo tale che il trattamento complessivo corrisposto al lavoratore rimanga pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento.

Non si applica alle prestazioni integrative della misura di ASpI/NASpI l’istituto dell’anticipazione a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità.

Si evidenzia, inoltre, che il lavoratore che abbia richiesto ed ottenuto la corresponsione anticipata dell’indennità di ASpI/NASpI e che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata, sarà tenuto a restituire per intero l’anticipazione percepita, nonché tutte le mensilità erogate a titolo di prestazione integrativa a carico del Fondo dalla data di erogazione dell’indennità anticipata.

Per quanto riguarda la prestazione integrativa della durata ASpI/NASpI, si applica la medesima disciplina prevista per la prestazione ordinaria con riferimento al regime delle compatibilità e cumulabilità con altre attività di lavoro autonomo e subordinato.

Le prestazioni in oggetto costituiscono reddito di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 6 e 49 del DPR 917/1986 (TUIR). La modalità di tassazione è quella ordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) del TUIR.