L’INPS, con la circolare 14/11/2016 n.198, ha previsto che le aziende che hanno anticipato i trattamenti di integrazione salariale a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, richiesti e conclusi prima del 6 giugno u.s., hanno tempo fino al 6 dicembre 2016 per richiedere il rimborso.

Il chiarimento dell’Istituto previdenziale, fase seguito al decreto interministeriale n. 95269/2016, attuativo degli artt. da 26 a 40 del D.lgs. 148/2015, che ha adeguato la disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo alle disposizioni del citato decreto legislativo.

L’entrata in vigore della nuova disciplina del Fondo è avvenuta 6 giugno 2016.

Poiché l’art. 7, c.3 del D.lgs. 148/2015 prevede un termine di decadenza di 6 mesi, decorrente dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, per la richiesta di rimborso delle integrazioni anticipate dalle aziende, l’INPS specifica che per le prestazioni di CIGS richieste a partire dal 6 giugno 2016, o se richieste antecedentemente, non ancora concluse entro tale data, la domanda di rimborso deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del periodo di concessione. Diversamente, se la deliberazione concessiva del Fondo è adottata successivamente alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione del trattamento di CIGS, la domanda di rimborso deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della deliberazione.

Invece per i trattamenti di CIGS richiesti e conclusi prima del 6 giugno u.s., il termine di 6 mesi decorre da tale data e quindi decadranno dal diritto di rimborso le eventuali richieste avanzate dopo il 6 dicembre 2016.