Trasporto aereo: cumulabilità della prestazione integrativa di durata della Naspi con il lavoro subordinato e autonomo
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 17/06/2019 n.89, ha precisato che se durante il periodo di percezione della prestazione integrativa del Fondo di solidarietà del trasporto aereo di durata della Naspi il lavoratore disoccupato viene assunto con contratto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a 6 mesi e percepisce un reddito annuale superiore a 8.000 euro, la prestazione viene sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie.
Al termine del periodo di sospensione, la stessa è nuovamente corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui era stata sospesa.
Considerato che la prestazione integrativa del Fondo segue le regole dell’indennità di disoccupazione, i periodi di eventuale sospensione comportano uno slittamento in avanti anche della durata della prestazione integrativa per il periodo corrispondente alla sospensione.
Invece se il lavoratore disoccupato viene assunto nel periodo di percezione della prestazione integrativa di durata della NASpI, con contratto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi o a tempo indeterminato e percepisce un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore decade dal diritto alla fruizione della prestazione integrativa.
Nel caso in cui il lavoratore in corso di fruizione della prestazione integrativa di durata si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisca un reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione - con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione - il lavoratore continua a percepire la prestazione, cumulandola con il reddito da lavoro dipendente.
La prestazione è ridotta, però, di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il lavoratore, per mantenere il diritto al trattamento integrativo, deve comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto. In caso di mancata comunicazione, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi, si applica l’istituto della sospensione; ove, invece, il rapporto di lavoro sia superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, si applica l’istituto della decadenza.
Oltre alla comunicazione del reddito annuo previsto è necessario altresì che il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la propria attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla prestazione e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Inoltre precisa l’INPS, il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, che cessa involontariamente da uno dei detti rapporti e percepisca un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto a percepire la prestazione integrativa di durata, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'Istituto previdenziale, a pena di decadenza, entro un mese dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere.
L’importo della prestazione è ridotto di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Infine, in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, parasubordinata o d’impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (rispettivamente di 4.800 euro per il lavoro autonomo e di 8.000 euro per il lavoro parasubordinato), il soggetto beneficiario deve informare l'INPS, a pena di decadenza, entro un mese dall'inizio dell’attività o entro un mese dalla domanda di disoccupazione, se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
In tal caso il trattamento integrativo è ridotto di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
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