L’INPS, con il Messaggio n. 4139 del 21 novembre 2023, in merito alla gestione dei pagamenti delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e del sistema aeroportuale, ha precisato che in presenza di mensilità parzialmente retribuita, la retribuzione da esporre nel flusso Uniemens dovrà essere quella calcolata rapportando la retribuzione percepita alle ore/giornate effettivamente retribuite nel mese e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero di ore/giornate del mese che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.

L’intervento dell’INPS fa seguito alla circolare 87/2023 con la quale è stato precisato che in presenza di mensilità non interamente lavorate, i datori di lavoro, in sede di denuncia individuale, sono tenuti a esporre nell’apposito campo del flusso Uniemens il valore zero. Sul punto il Messaggio 4139/2023 ribadisce che il passaggio della circolare deve intendersi riferito solo alle mensilità interamente non lavorate.

Inoltre la circolare aveva anche precisato che a decorrere dal 17 ottobre 2023 (data della sua pubblicazione), il periodo di riferimento dei dodici mesi, utilizzato per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento per determinare la prestazione integrativa, è considerato “mobile”.

Ne deriva che se nei dodici mesi antecedenti la data dell’istanza per fruire del trattamento di integrazione risultino mensilità interamente non lavorate e dunque non retribuite, si deve retrocedere nel tempo fino a concorrenza di dodici mensilità caratterizzate dalla presenza di retribuzione.

Adesso l’Istituto previdenziale prende in considerazione i casi in cui a causa di eventi quali, ad esempio, la CIGS a zero ore, la maternità, l’aspettativa non retribuita, il congedo straordinario, il congedo parentale, avvenuti nell’intervallo di tempo intercorrente tra aprile 2022 (mese da cui è sorto l’obbligo di esposizione delle retribuzioni utili ai fini del calcolo) e il mese antecedente la data di presentazione dell’istanza datoriale di accesso alla prestazione integrativa, non risultino retribuzioni utili  ai fini citati.

In questi casi, utilizzando il criterio del c.d. periodo mobile, il periodo di riferimento ricadrebbe nell’arco temporale compreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 avvenuta il 31 marzo 2022 (periodo neutralizzato dall’INPS come indicato nel messaggio n. 1336/2021). Ne deriva che le retribuzioni di cui tenere conto sono quelle riferite ai dodici mesi precedenti a gennaio 2020.

Quindi, in questo caso, i datori di lavoro devono variare entro il mese di competenza dicembre 2023, nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> della denuncia individuale, la retribuzione riferita al mese di aprile 2022, precedentemente valorizzata come zero, sostituendola con quella determinata ai sensi di quanto previsto dal citato messaggio n. 1336/2021.

La circolare n. 87/2023, in merito al calcolo della retribuzione in presenza di denunce Uniemens individuali riguardanti porzioni di mese, ha anche precisato che la retribuzione va calcolata in rapporto al numero di giorni cui la denuncia si riferisce. Sul punto l’INPS adesso evidenzia che il proporzionamento della retribuzione riguarda esclusivamente le ipotesi in cui per il medesimo mese siano presenti più denunce individuali riferite allo stesso dipendente da parte dello stesso datore di lavoro.

In caso contrario, in presenza di un’unica denuncia individuale riferita a una porzione del mese, la retribuzione andrà sempre calcolata in rapporto all’intero mese.