L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 201 del 21 giugno 2019, ha chiarito che l’azienda che abbia un volume di affari tale da rientrare nell’ambito applicativo del nuovo obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all’art. 23, c. 1, D.Lgs. 127/2015 può applicare immediatamente le nuove modalità, nonostante l’obbligo di legge decorra dall’1.7.2019.

Allo scopo, si ricorda che l’articolo 2 citato prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/1972, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art. 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata”.