L'art. 5 della DL 726/84 convertito in L. 863/84 prevede che nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo pieno venga trasformato in part time e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico deve essere computata per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario di lavoro effettivamente svolto l'anzianità inerente i periodi di lavoro a tempo parziale. La Corte di Cassazione precisa, con la sentenza 20/06/2002 n.9013, che la predetta disposizione trova applicazione sia quando la trasformazione del rapporto di lavoro si verifica presso lo stesso datore di lavoro, sia quando il lavoratore passa dal un datore di lavoro all'altro, dato che se così non fosse si creerebbe una disparità di trattamento tra due situazioni previdenziali identiche.