L’INPS, con il Messaggio n. 4581 del 20 dicembre 2022, ha precisato che se è stata erroneamente presentata domanda di NASPI è possibile la trasformazione in ALAS esclusivamente su istanza dell’interessato.

Quanto detto vale anche in caso contrario, ossia se è stata presentata erroneamente domanda di ALAS in luogo di quella di NASPI.

Si ricorda infatti che la NASPI è rivolta ai lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2022, agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.

Invece, la disoccupazione ALAS è destinata ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché ai lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi predette e ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”.

L’Istituto previdenziale precisa inoltre che anche se è già stata rilasciata la DID al momento della presentazione della NASPI, l’interessato che richiede la trasformazione in ALAS deve rilasciare nuovamente la DID nell’istanza di trasformazione.

Infine, in merito alla trasformazione da NASPI ad ALAS l’INPS fa presente che nell’istanza l’interessato deve dichiarare di avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro, nonché di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza.