Rapporto di lavoro
Trasferta: anche le spese per i biglietti di viaggio elettronici sono esenti fiscalmente
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 22 del 4/10/2018, ha precisato che possono fruire dell’esenzione fiscale di cui all’art.51, c.5 del TUIR anche le spese di trasporto sostenute dal datore di lavoro, in occasione delle trasferte fuori dal territorio comunale dei propri dipendenti, relative ai voli per i quali sono stati emessi biglietti e carte d’imbarco in formato elettronico.
Secondo l’Agenzia delle entrate, affinché i rimborsi delle spese di trasporto non concorrano alla formazione del reddito di lavoro è necessario che dette spese siano rimborsate in ragione di idonea documentazione.
Inoltre, l’Agenzia ha specificato che per escludere dal reddito imponibile del lavoratore i citati rimborsi non è necessario che detta documentazione, giustificativa dell’effettività del costo sostenuto, sia intestata al soggetto che effettua la trasferta, dal momento che per dimostrare che uno specifico onere è stato sostenuto in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro, è sufficiente che le spese stesse risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte stesse e che siano attestate dal dipendente mediante nota riepilogativa.
Pertanto, se le varie informazioni relative alla trasferta sono presenti nell’estratto conto emesso in formato cartaceo dalla società (es: Istituto di credito) che rilascia la carta di pagamento utilizzata per l’acquisto dei biglietti di viaggio e successivamente sono confermate attraverso la validazione della nota spese, redatta sempre in forma cartacea, da parte del dipendente al rientro della trasferta, è possibile ritenere che tale estratto conto sia idoneo ad attestare l’effettivo spostamento della sede di lavoro e l’utilizzo del servizio di trasporto da parte del lavoratore, nonostante i documenti elettronici di trasporto rilasciati dai diversi vettori non siano stampati ed allegati alla relativa nota spese.
Resta comunque inteso che i citati biglietti elettronici dovranno essere conservati al fine di un eventuale riscontro in sede di controllo.
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