L'INAIL, con la nota 25/08/2008, ha precisato che in caso di trasferta all'estero del lavoratore italiano il datore di lavoro è tenuto a comunicare per via telematica ai centri per l'impiego (così come previsto dalla Legge Finanziaria 2007) il distacco del dipendente. Sarà cura del Servizio competente trasferire automaticamente all'INAIL la suddetta comunicazione.
L'Istituto assicurativo coglie l'occasione anche per ricordare che in tema di lavoratore italiano in trasferta all'estero esistono due situazioni: la prima si riferisce alla trasferta dell'italiano in un Paese comunitario, la seconda in un Paese extracomunitario.
Nell'ipotesi di trasferta in ambito comunitario trova applicazione il Regolamento CEE 1408/71 che disciplina il distacco come deroga al principio della territorialità.
Al di fuori dell'ipotesi del distacco al lavoratore in trasferta si dovrà applicare il principio della territorialità.
Diversa invece la situazione di trasferta in un Paese extracomunitario. In questo caso è opportuno distinguere i Paesi con i quali l'Italia ha concluso accordi internazionali sulla sicurezza sociale da quelli in cui detti accordi non sono stati sottoscritti.
Nel primo caso trova applicazione il principio della territorialità, mentre nel secondo caso la disciplina applicabile è quella della Legge 398/87.