Trasferimento illegittimo del lavoratore: le conseguenze - La Corte di Cassazione, con la sentenza 9 marzo 2004 n. 4771, ha chiarito che il lavoratore trasferito illegittimamente ha diritto di astenersi dall'eseguire il trasferimento, continuando ad offrire la prestazione di lavoro presso lo stabilimento a cui era addetto, in quanto il provvedimento è nullo e non produce effetti. Nel caso oggetto della decisione, a seguito di un trasferimento d'azienda la società acquirente concludeva un accordo sindacale che prevedeva il mantenimento dei livelli di occupazione. Noncurante dell'accordo, trasferiva il lavoratore che, a rifiutando il trasferimento, veniva licenziato. La suprema corte ha sottolineato come il trasferimento nullo non può determinare alcuno effetto né legittimare il licenziamento disciplinare.