Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello 32 del 17/12/2014, ha precisato che possono derogare l’art.2112 c.c. anche le imprese in stato di crisi aziendale non ammesse ad una procedura concorsuale per carenza del requisito soggettivo, poiché non commerciali, sempre che nei loro confronti sia stata accertata la condizione di insolvenza da parte del Ministero delle finanze oppure dal Tribunale.

La citata derogabilità trova fondamento nell’art. 47, cc. 4bis e 5 della L. 428/1990 volto a introdurre una possibile eccezione alle disposizioni contenute nell’art. 2112 c.c. (salvaguardare i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) al fine di mantenere seppur parzialmente i livelli occupazioni in relazione a casi di crisi aziendale difficilmente recuperabili (come l’amministrazione straordinaria, il concordato preventivo, l’omologazione di concordato preventivo, il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa).

Secondo il Ministero questa disposizione trova applicazione anche nei casi in cui le imprese seppur non ammesse ad una procedura concorsuale per carenza del requisito soggettivo, da un lato intendono mantenere gli standard occupazionali e dall’altro si vedono riconoscere lo stato di crisi dal MEF o dal tribunale.