L’INL, con un comunicato stampa del 31 marzo 2020, ha reso noto il contenuto della comunicazione 30.3.2020 della Commissione Europea concernente “Orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19”.

In alcune parti dell'UE – si legge nella comunicazione -, in particolare nelle regioni frontaliere, i lavoratori transfrontalieri esercitano professioni critiche per cui è fondamentale poter attraversare liberamente le frontiere. Le restrizioni introdotte dagli Stati membri in relazione all'attraversamento delle loro frontiere possono creare ulteriori difficoltà o addirittura ostacolare gli sforzi intesi a combattere la crisi legata alla Covid-19.

Continuare ad assicurare la libera circolazione di tutti i lavoratori che esercitano professioni critiche, compresi i lavoratori transfrontalieri e i lavoratori distaccati, è essenziale. Gli Stati membri dovrebbero consentire l'ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante e il libero accesso al luogo di lavoro ai lavoratori che esercitano in particolare una delle seguenti professioni:

— specialisti della salute, compresi i paramedici;

— addetti all'assistenza alle persone nei servizi sanitari, compresi assistenti all'infanzia, alle persone con disabilità e agli anziani;

— scienziati nelle industrie del settore sanitario;

— lavoratori nei settori farmaceutico e dei dispositivi medici;

— lavoratori occupati nella fornitura di beni, in particolare nella catena di approvvigionamento di medicinali, forniture mediche, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, comprese la loro installazione e manutenzione;

— specialisti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

— tecnici dell'informazione e della comunicazione e altri tecnici per la manutenzione essenziale delle attrezzature;

— specialisti in ingegneria, quali ingegneri e tecnici energetici ed elettrotecnici;

— personale che opera in infrastrutture critiche o altrimenti essenziali;

— professioni tecniche nelle scienze e nell'ingegneria (compresi i tecnici addetti a impianti di trattamento e distribuzione delle acque);

— professioni nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza;

— vigili del fuoco/agenti di polizia/agenti di custodia carceraria/agenti di sicurezza/personale della protezione civile;

— operai specializzati delle lavorazioni alimentari e assimilati, addetti alla manutenzione;

— conduttori di macchinari per la fabbricazione di alimenti ed assimilati (compresi gli operatori della produzione alimentare);

— lavoratori del settore dei trasporti, in particolare:

— conducenti di automobili, furgoni e motociclette, conducenti di mezzi pesanti e di autobus (compresi i conducenti di autobus e tram) e conducenti di ambulanze, compresi i conducenti che trasportano l'assistenza offerta nel quadro del meccanismo di protezione civile dell'Unione e i conducenti che trasportano cittadini

dell'UE da un altro Stato membro al loro luogo di origine;

— piloti di linea;

— macchinisti ferroviari; addetti al controllo dei vagoni, personale delle officine di manutenzione e personale dei gestori delle infrastrutture coinvolto nella gestione del traffico e nell'assegnazione della capacità;

— lavoratori marittimi e della navigazione interna;

— pescatori;

— personale delle istituzioni pubbliche, comprese le organizzazioni internazionali, in funzioni critiche.

Al di là delle professioni di cui sopra, gli Stati membri dovrebbero consentire ai lavoratori transfrontalieri e distaccati di continuare ad attraversare le loro frontiere per raggiungere il luogo di lavoro se il lavoro nel settore interessato è ancora consentito nello Stato membro ospitante.

In situazioni che potrebbero comportare una modifica dello Stato membro di assicurazione del lavoratore, gli Stati membri dovrebbero avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 al fine di mantenere inalterata la copertura previdenziale del lavoratore interessato. Per usufruire di tale eccezione il datore di lavoro deve presentare una richiesta allo Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere soggetto.